Art. 4

In vigore dal 31 ott 1889
Il ruolo organico del personale insegnante della Scuola è fissato nel modo seguente: Professore di agricoltura, stipendio lire duemilaquattrocento. Professore di scienze fisiche e naturali, ed aiuto direttore, stipendio lire duemila. Maestro e censore di disciplina, insegnante di lingua italiana, storia, geografia, aritmetica e calligrafia, stipendio di lire milleottocento. Indennità di Direzione, lire trecento. Alla spesa per il mantenimento della Scuola, per la quota a carico dello Stato, si farà fronte con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per il corrente esercizio al capitolo 12, e con quelli corrispondenti degli esercizi successivi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 agosto 1889. UMBERTO L. Miceli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6425#art-4

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