Art. 4
In vigore dal 31 ott 1889
Il ruolo organico del personale insegnante della Scuola è fissato nel modo seguente:
Professore di agricoltura, stipendio lire duemilaquattrocento.
Professore di scienze fisiche e naturali, ed aiuto direttore, stipendio lire duemila.
Maestro e censore di disciplina, insegnante di lingua italiana, storia, geografia, aritmetica e calligrafia, stipendio di lire milleottocento.
Indennità di Direzione, lire trecento.
Alla spesa per il mantenimento della Scuola, per la quota a carico dello Stato, si farà fronte con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per il corrente esercizio al capitolo 12, e con quelli corrispondenti degli esercizi successivi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.
UMBERTO
L. Miceli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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