Art. 3
In vigore dal 25 ago 1889
L'amministrazione di tale rendita sarà affidata ad un consiglio composto:
A) del preside del liceo ginnasiale predetto,
B) di due persone nominate dal Ministero di pubblica istruzione,
C) di un consigliere provinciale e un consigliere comunale di Roma scelti dai rispettivi consigli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 luglio 1889
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 20 luglio 1889.
Reg. 169. Atti del Governo a f. 173. Mandillo
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.
P. Boselli.
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