Art. 2

In vigore dal 25 ago 1889
Al mantenimento del detto istituto sarà provveduto con la rendita sul debito pubblico di lire novantamilacentonovantatre e centesimi novantanove (L. 90,193,99) sopra accennata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-07-11;3421#art-2

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