Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 25 ago 1889
L'amministrazione di tale rendita sarà affidata ad un consiglio composto: A) del preside del liceo ginnasiale predetto, B) di due persone nominate dal Ministero di pubblica istruzione, C) di un consigliere provinciale e un consigliere comunale di Roma scelti dai rispettivi consigli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 luglio 1889 UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 20 luglio 1889. Reg. 169. Atti del Governo a f. 173. Mandillo Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. P. Boselli.
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