Statuto

Art. 6

In vigore dal 8 gen 1889
La suprema autorità didattica è commessa ad un direttore, nominato per decreto Reale fra gli artisti più chiari del tempo. Egli ha la più ampia libertà nell'indirizzo didattico del Conservatorio, e non è tenuto a dare alcun insegnamento. In caso d'impedimento o di assenza temporanea, il direttore è surrogato da un professore da lui delegato.
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