Statuto
Art. 6
In vigore dal 8 gen 1889
La suprema autorità didattica è commessa ad un direttore, nominato per decreto Reale fra gli artisti più chiari del tempo.
Egli ha la più ampia libertà nell'indirizzo didattico del Conservatorio, e non è tenuto a dare alcun insegnamento.
In caso d'impedimento o di assenza temporanea, il direttore è surrogato da un professore da lui delegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-6