Statuto

Art. 2

In vigore dal 8 gen 1889
Esso ha un Convitto maschile e scuole esterne maschili e femminili. L'istruzione è data in comune agli alunni interni ed esterni, però separatamente pei due sessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-2

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