Statuto
Art. 4
In vigore dal 8 gen 1889
Il governatore sopraintende alla parte amministrativa e disciplinare, e vigila all'osservanza delle leggi e dè regolamenti che reggono il Conservatorio.
In caso di impedimento o di assenza temporanea, le sue funzioni sono assunte dal direttore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-4