Art. 2
In vigore dal 18 set 1888
Il Convitto sarà ordinato secondo i Ruoli organici approvati con Nostro decreto 22 dicembre 1881, N. 581 septies (Serie 3ª) e avrà perciò gli infradescritti ufficiali da aggiungersi alla tabella B dei detti Ruoli:
Un rettore con lo stipendio di L. 3200
Un censore di disciplina id. » 2400
Un direttore spirituale id. » 2000
Un economo id. » 2400
Tre istitutori ciascuno id. » 1700
Tre id. id. » 1500
Quattro id. id. » 1300
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-03;5647#art-2