Art. 3

In vigore dal 18 set 1888
L'Amministrazione dell'Istituto provvederà al pagamento degli stipendi e delle remunerazioni agli ufficiali e alle spese occorrenti colle rendite patrimoniali sopraccennate, e con quelle che fosse per acquistare per l'avvenire, nonché con le rette dei convittori, coi sussidi del Comune e con qualsiasi altro eventuale provento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-03;5647#art-3

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