Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 18 set 1888
Il Convitto sarà ordinato secondo i Ruoli organici approvati con Nostro decreto 22 dicembre 1881, N. 581 septies (Serie 3ª) e avrà perciò gli infradescritti ufficiali da aggiungersi alla tabella B dei detti Ruoli: Un rettore con lo stipendio di L. 3200 Un censore di disciplina id. » 2400 Un direttore spirituale id. » 2000 Un economo id. » 2400 Tre istitutori ciascuno id. » 1700 Tre id. id. » 1500 Quattro id. id. » 1300
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-03;5647#art-2