StatutoCapo IX

Art. 62

In vigore dal 11 set 1888
Agli alunni ammessi attualmente al collegio o dotati di pensioni è accordato sulla loro domanda il beneficio rispettivamente assegnato, secondo la disposizione dell', e seguenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-62

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo