Statuto›Capo IX
Art. 62
In vigore dal 11 set 1888
Agli alunni ammessi attualmente al collegio o dotati di pensioni è accordato sulla loro domanda il beneficio rispettivamente assegnato, secondo la disposizione dell', e seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-62