Art. 2

In vigore dal 11 set 1888
Qualsiasi disposizione o consuetudine, contrarie alle norme fissate nei detti statuti, s'intendono abrogate. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 luglio 1888. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1888. Reg. 165. Atti del Governo a f. 25. Mazzucchelli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. P. BOSELLI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-rd-2

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