Art. 2
In vigore dal 11 set 1888
Qualsiasi disposizione o consuetudine, contrarie alle norme fissate nei detti statuti, s'intendono abrogate.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 luglio 1888.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1888.
Reg. 165. Atti del Governo a f. 25. Mazzucchelli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
P. BOSELLI.
Storico versioni
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