Statuto›Capo IX
Art. 59
In vigore dal 11 set 1888
In tuttociò, a cui non è provvisto col presente statuto, si prenderà norma dalle disposizioni contenute nelle leggi comunale e provinciale, e sulle opere pie, in quanto esse siano applicabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-59