Art. 2

In vigore dal 1 mag 1888
Lo Stato assumerà la gestione amministrativa ed economica dei suaccennati porti con decorrenza dal 1° maggio 1888 in poi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1888. UMBERTO. G. Saracco. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-02-12;5304#art-2

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Art. 2 Che parifica ai porti marittimi della II categoria e nelle classi 2ª e 3ª i porti lacuali indicati nell'unito elenco, e ne approva la classificazione con la designazione dei rispettivi enti interessati. — Testo vigente | Portale Normativo