Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 1 mag 1888
Lo Stato assumerà la gestione amministrativa ed economica dei suaccennati porti con decorrenza dal 1° maggio 1888 in poi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1888. UMBERTO. G. Saracco. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-02-12;5304#art-2