REGIO DECRETO·n. 5304·12 febbraio 1888
Che parifica ai porti marittimi della II categoria e nelle classi 2ª e 3ª i porti lacuali indicati nell'unito elenco, e ne approva la classificazione con la designazione dei rispettivi enti interessati.
Vigente dal 16 aprile 1888 2 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduti gli articoli 2,
Art. 2Lo Stato assumerà la gestione amministrativa ed economica dei suaccennati porti con decorr
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relativo all'Elenco B.