Art. 2

In vigore dal 4 gen 1888
I tre riformatorii riuniti in una sola opera pia tanto per l'amministrazione come pel patrimonio unificato, sotto la denominazione di istituto Marchiondi-Spagliardi, saranno governati in base allo statuto organico, redatto dal loro consiglio d'amministrazione, e composto di dieciotto articoli, che viene parimenti da Noi approvato, e sarà munito di visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° dicembre 1887. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 13 dicembre 1887. Reg. 160. Atti del Governo a f. 143. Pellizzoli. Luogo del Sigillo, V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. Crispi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-12-01;2764#art-2

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Art. 2 Che approva la riforma da introdursi nell'ordinamento amministrativo ed economico dei tre riformatorii pei giovani della provincia di Milano, li riunisce in una sola opera pia sotto la denominazione di istituto Marchiondi-Spagliardi e ne approva altresi' lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo