Art. 1

In vigore dal 4 gen 1888
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la deliberazione 29 settembre 1886, con cui il consiglio provinciale di Milano divisò di promuovere una riforma statutaria nell'ordinamento dei riformatorii di quella provincia-patronato pei carcerati e liberati dal carcere - istituto Marchiondi - e istituto Spagliardi di Parabiago - allo scopo di fondere le amministrazioni e i patrimoni di essi in un solo istituto e di dare un più efficace assetto all'azienda dei riformatorii stessi, determinando in miglior modo i limiti della beneficenza, i requisiti per l'ammissione al godimento di essa, e la costituzione del consiglio d'amministrazione del nuovo istituto; Ritenuto che l'anzidetto consiglio d'amministrazione verrebbe formato di sette consiglieri elettivi, tre dei quali a nomina del consiglio provinciale, due a nomina del consiglio comunale, due dell'assemblea dei benefattori; e sarebbe deferita non più al ministero dell'interno, ma allo stesso consiglio d'amministrazione la nomina del suo presidente; Visto lo schema di statuto analogamente redatto per la gestione dei tre riformatorii riuniti in un sol corpo morale sotto la denominazione di istituto Marchiondi-Spagliardi. Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle opere pie; Avuto il parere favorevole del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . Sono approvate le riforme da introdursi nell'ordinamento amministrativo ed economico dei tre riformatorii pei giovani, della provincia di Milano, nel senso deliberato dal consiglio provinciale di Milano nella tornata 29 settembre 1886.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-12-01;2764#art-1

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