Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 4 gen 1888
I tre riformatorii riuniti in una sola opera pia tanto per l'amministrazione come pel patrimonio unificato, sotto la denominazione di istituto Marchiondi-Spagliardi, saranno governati in base allo statuto organico, redatto dal loro consiglio d'amministrazione, e composto di dieciotto articoli, che viene parimenti da Noi approvato, e sarà munito di visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° dicembre 1887. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 13 dicembre 1887. Reg. 160. Atti del Governo a f. 143. Pellizzoli. Luogo del Sigillo, V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. Crispi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-12-01;2764#art-2