Art. 5
In vigore dal 31 dic 1887
Alla tabella B del ruolo organico del personale dei Convitti Nazionali approvalo col sovracitato Nostro decreto 22 dicembre 1881, sono aggiunti:
Un rettore, con lo stipendio di......... L. 3200
Un censore, con lo stipendio di......... » 2400
Un direttore spirituale, con lo stipendio di... » 2000
Un economo, con lo stipendio di......... » 2400
Tre istitutori, con lo stipendio ciascuno di... » 1700
Tre istitutori, con lo stipendio ciascuno di... » 1500
Quattro istitutori, con lo stipendio ciascuno di. » 1300
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 novembre 1887.
UMBERTO
COPPINO.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-11-17;5087#art-5