Art. 4
In vigore dal 31 dic 1887
Il Governo contribuirà ogni anno alle spese di mantenimento con la somma di lire diecimila (L. 10,000), eguale all'assegno di cui ha goduto sin qui il Collegio-Convitto sul bilancio passivo della pubblica istruzione per gli effetti del decreto 28 febbraio 1861 del Governatore della Toscana.
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