Art. 3

In vigore dal 31 dic 1887
L'amministrazione del Convitto provvederà al mantenimento dell'Istituto con le rendite dei beni patrimoniali che esso possiede o sarà per possedere in avvenire, con le rette dei convittori e con sussidi che potrà ricevere per pareggiare le entrate con le spese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-11-17;5087#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo