Art. 3
In vigore dal 31 dic 1887
L'amministrazione del Convitto provvederà al mantenimento dell'Istituto con le rendite dei beni patrimoniali che esso possiede o sarà per possedere in avvenire, con le rette dei convittori e con sussidi che potrà ricevere per pareggiare le entrate con le spese.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-11-17;5087#art-3