Art. 2

In vigore dal 22 giu 1887
Lo Stato assumerà la gestione, amministrazione ed economia dei suaccennati porti, con decorrenza dal 1° luglio 1887 in poi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 maggio 1887. UMBERTO. Saracco. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-05-05;4508#art-2

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Art. 2 Che parifica ai porti marittimi della 2ª categoria, e per le classi 2ª e 3ª, i porti lacuali indicati negli annessi elenchi. — Testo vigente | Portale Normativo