Art. 2
In vigore dal 22 giu 1887
Lo Stato assumerà la gestione, amministrazione ed economia dei suaccennati porti, con decorrenza dal 1° luglio 1887 in poi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 maggio 1887.
UMBERTO.
Saracco.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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