Art. 1

In vigore dal 22 giu 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Veduti gli del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, portante modificazione al titolo IV Porti, Spiaggie e Fari della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095; Sentiti i Consigli delle provincie e dei Comuni interessati; Ritenuto che per quanto riguardi i porti di Desenzano, d'Iseo, di Como e di Bellagio, i rispettivi Consigli comunali, colle loro deliberazioni del 23 gennaio, 17 giugno, 20 luglio 1886 e 15 febbraio 1887, si sono assunti a proprio carico, oltre alle quote di concorso loro assegnate per le spese dei nominati porti, anche quelle cadenti a carico degli altri Comuni chiamati a concorrere nei porti medesimi; Riconosciuta la convenienza di provvedere intanto alla definitiva classificazione di quei Porti lacuali parificabili a porti marittimi, riguardo ai quali fu esaurita la procedura prescritta dalla legge; Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio d'industria e commercio e del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: . Sono parificati ai porti marittimi della 2ª categoria, e per le classi 2ª e 3ª, i porti lacuali indicati negli elenchi al presente decreto allegati, visti d'ordine Nostro dal Ministero dei Lavori Pubblici; ed è approvata la classificazione dei porti stessi, la designazione dei rispettivi enti interessati e delle loro quote di concorso, come risulta dagli elenchi medesimi,
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-05-05;4508#art-1

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