Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 22 giu 1887
Lo Stato assumerà la gestione, amministrazione ed economia dei suaccennati porti, con decorrenza dal 1° luglio 1887 in poi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 maggio 1887. UMBERTO. Saracco. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-05-05;4508#art-2