Art. 4
In vigore dal 8 mag 1887
Le precedenti disposizioni non si intenderanno esecutive a carico dello Stato, se il comune di Portogruaro non avrà intieramente adempiuto tutti gli impegni assunti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 aprile 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Storico versioni
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