Art. 1

In vigore dal 8 mag 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le deliberazioni consigliari 3 febbraio 1882 e 29 aprile 1884, con cui il comune di Concordia Sagittaria cedette allo Stato la sua collezione di antichità concordiesi, e si obbligò di cedere tutti quegli altri oggetti di antichità di cui per qualsivoglia titolo venisse in seguito in possesso; qualora dallo Stato fossero riuniti in un Museo nazionale, con sede in Portogruaro; Viste le deliberazioni 22 maggio e 21 luglio 1884, colle quali il comune di Portogruaro prese eguali determinazioni, e si obbligò di fornire il locale pel Museo alle condizioni posteriormente intervenute col Governo; Considerata la importanza delle collezioni esistenti, aumentate anche pel concorso dello Stato; e quella maggiore che potranno assumere per successive scoperte; laonde è di sommo interesse della scienza che quegli oggetti siano anche in avvenire preservati da dispersione, e che tutti siano raccolti ad aumentare le testimonianze di quella storica e celebre regione, mediante più vasti e sicuri ordinamenti; Visto il Nostro decreto 30 gennaio 1887, con cui fu sanzionata la legge del bilancio per l'esercizio 1886-87; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: . Èistituito in Portogruaro un Museo Nazionale, col titolo di «Museo Concordiese».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-04-03;4456#art-1

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