Art. 2
In vigore dal 8 mag 1887
Le raccolte di oggetti di antichità e storia, già esistenti, e quelli che in seguito potranno tornare in luce in quella regione, e che verranno in possesso dello Stato o delle autorità locali comunali, saranno riuniti nel predetto Museo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-04-03;4456#art-2