Regolamento›§ 4
Art. 97
In vigore dal 31 mar 1887
Le alunne faranno bagni semplici piuttosto frequentemente secondo le stagioni per decenza e pulizia personale, e bagni curativi della salute, nel modo che fosse prescritto dal medico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-97