Regolamento›§ 3
Art. 92
In vigore dal 31 mar 1887
Le punizioni saranno inflitte con discrezione e prudenza, escluse sempre le pene corporali, prima dalla maestra maggiore, poi dalla direttrice, per ultimo dall'operaio secondo la maggiore o minore gravità delle mancanze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-92