Regolamento§ 4

Art. 99

In vigore dal 31 mar 1887
Dopo il pranzo vi sarà sempre un'ora di ricreazione. È vietato alle alunne in qualunque stagione di coricarsi di giorno per dormire, salvo una speciale prescrizione del medico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-99

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