Art. 4
In vigore dal 1 ago 1886
Pel normale funzionamento delle anzidette opere pie la congregazione di carità di Urbania dovrà entro congruo termine presentare alla Nostra approvazione i relativi statuti organici, nonché quelli per le altre istituzioni di beneficenza da essa amministrate.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1886.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 10 luglio 1886.
Reg. 150. Atti del Governo a f. 110. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
DEPRETIS.
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