Art. 2

In vigore dal 1 ago 1886
È approvata la inversione a favore dell'asilo suddetto dell'annua rendita di lire 649,82 proveniente dal restante patrimonio della fondazione cosidetta dei soppressi, ed è similmente approvata la inversione dell'annua rendita netta proveniente dal patrimonio della scuola femminile delle soppresse maestre pie Venerini a profitto dell'orfanotrofio femminile di San Giuseppe, con obbligo a quest'ultimo di mantenere una o due orfanelle della città di Urbania e di stipendiare una direttrice ed una maestra per l'asilo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-05-13;2176#art-2

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