Art. 3
In vigore dal 1 ago 1886
È autorizzata la permuta della casa dell'ospedale degli infermi, ove risiede l'asilo, con quella dell'ex-convento dei soppressi, ove sono ricoverati attualmente gli infermi; ed è del pari autorizzata la cessione della casa già del ricovero degli invalidi a favore del ricovero delle invalide.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-05-13;2176#art-3