Art. 3
In vigore dal 15 apr 1886
Per la ricomposizione dei pacchi di valore, compiuti, la formalità in dogana, è dovuta la sopratassa di centesimi 25, prevista dall'articolo 7 della Convenzione di Parigi del 3 novembre 1880.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 marzo 1886.
UMBERTO.
Genala.
Visto, Il guardasigilli: Tajani.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-03-28;3748#art-3