Art. 2

In vigore dal 15 apr 1886
L'Amministrazione delle Poste è responsabile soltanto degli oggetti che risulteranno inclusi nei pacchi all'atto della loro apertura per la visita di dogana e che saranno descritti sulle bollette doganali di entrata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-03-28;3748#art-2

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Art. 2 Concernente il servizio dei pacchi postali. — Testo vigente | Portale Normativo