Art. 2
In vigore dal 15 apr 1886
L'Amministrazione delle Poste è responsabile soltanto degli oggetti che risulteranno inclusi nei pacchi all'atto della loro apertura per la visita di dogana e che saranno descritti sulle bollette doganali di entrata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-03-28;3748#art-2