Art. 1
In vigore dal 15 apr 1886
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge del 25 marzo 1886, n. 3737, che approva gli atti addizionali sottoscritti al Congresso postale di Lisbona, in data 21 marzo 1885;
Visto l'° dell'atto relativo al cambio dei pacchi postali con dichiarazione di valore, cui l'Italia ha aderito, fissando il limite massimo in lire 500;
Visto l'art. 7 del Nostro decreto del 10 luglio 1881, n. 288, che attribuisce agli impiegati postali la rappresentanza dei destinatari dei pacchi nelle visite doganali;
Occorrendo di determinare le norme da osservarsi negli uffizi postali di confine per l'apertura degli anzidetti pacchi di valore, per l'accertamento degli oggetti sottoposti a diritti doganali e per la chiusura dei pacchi stessi per l'ulteriore invio a destinatari;
Ritenuto che l'art. 12 della Convenzione sottoscritta a Parigi il 3 novembre 1880, approvata per legge del 14 luglio 1881, n. 301 (Serie 3ª), riserva alla legislazione interna di ogni paese tutto ciò che non è previsto dalla Convenzione stessa;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I pacchi provenienti dall'estero con dichiarazione di valore sono aperti alla frontiera da un impiegato postale in concorso di un impiegato di dogana, i quali, operata la visita doganale di entrata, li ricompongono apponendovi il piombo postale e quello doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-03-28;3748#art-1