Art. 3

In vigore dal 15 apr 1886
È mantenuto pei pacchi postali che si cambiano con l'estero il limite di peso, di dimensione e di volume determinato dalla Convenzione approvata per legge del 14 luglio 1881, n. 305, serie 3ª. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 marzo 1886. UMBERTO. Genala. Visto, Il guardasigilli: Tajani.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1886-03-28;3747#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo