Art. 2
In vigore dal 15 apr 1886
La tassa di assicurazione pei pacchi di valore dichiarato è quella determinata dall'° del relativo atto addizionale di Lisbona in data 21 marzo 1885.
La tassa di assegno in relazione all'° succitato, è fissata a centesimi 10 ogni 5 lire o frazione di 5 lire, con un minimum di 20 centesimi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-03-28;3747#art-2