Art. 2

In vigore dal 15 apr 1886
La tassa di assicurazione pei pacchi di valore dichiarato è quella determinata dall'° del relativo atto addizionale di Lisbona in data 21 marzo 1885. La tassa di assegno in relazione all'° succitato, è fissata a centesimi 10 ogni 5 lire o frazione di 5 lire, con un minimum di 20 centesimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1886-03-28;3747#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Concernente il servizio dei pacchi postali. — Testo vigente | Portale Normativo