Art. 1

In vigore dal 15 apr 1886
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà dona Nazione RE D'ITALIA Vista la legge del 25 marzo 1886, n. 3737, serie 3ª, colla quale vien data piena esecuzione all'Accordo di Lisbona del 21 marzo 1885, concernente le modificazioni da apportarsi alla Convenzione di Parigi del 3 novembre 1880, approvata con la legge del 14 luglio 1881, num. 305, serie 3ª. Visto il Nostro decreto del 25 marzo 1886, num. 3738 (Serie 3ª), che approva l'Accordo di Lisbona del 21 marzo 1885 relativo alle modificazioni da apportarsi al regolamento per l'esecuzione della Convenzione suddetta, approvato col Regio decreto del 14 luglio 1881, numero 312 (Serie 3ª); Visti gli della Convenzione di Parigi del 3 novembre 1880, modificati dagli articoli I e III dell'anzidetto Accordo di Lisbona del 21 marzo 1885; Visto l'art. XIII del regolamento per l'esecuzione della Convenzione sopra citata, modificato dall'Accordo di Lisbona del 21 marzo 1885; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato poi Lavori Pubblici, Abbiamo decretato e decretiamo; . Possono essere spediti fra l'Italia e l'estero pacchi postali con dichiarazione di valore fino al limite massimo di lire 500 per ciascun pacco, o gravati di assegno per somma non eccedente lo stesso limite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-03-28;3747#art-1

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