Art. 3

In vigore dal 10 gen 1885
Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Como a cui si procederà appena la nuova lista elettorale sarà stata debitamente riformata, giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei tre comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 dicembre 1884. UMBERTO. Depretis. Visto, Il Guardasigilli: Pessina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-12-07;2825#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo