Art. 2

In vigore dal 10 gen 1885
I territorii dei soppressi comuni costituiranno due frazioni distinte, con diritto di tenere separati i rispettivi patrimonii ai termini degli articoli 13 e 14 della legge comunale e provinciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-12-07;2825#art-2

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Art. 2 Che sopprime i comuni di Camerlata e Monte Olimpino, e ne aggrega i territori alla citta' di Como. — Testo vigente | Portale Normativo