Art. 2
In vigore dal 10 gen 1885
I territorii dei soppressi comuni costituiranno due frazioni distinte, con diritto di tenere separati i rispettivi patrimonii ai termini degli articoli 13 e 14 della legge comunale e provinciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-12-07;2825#art-2