Art. 1
In vigore dal 10 gen 1885
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta, del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,
Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Como, di Camerlata e di Monte Olimpino, in data 20 dicembre 1883, 16 febbraio e 28 marzo 1884;
Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Como, in data 9 ottobre 1884;
Veduti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato A;
Veduta la legge 30 giugno 1880, n. 5516,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art.
A partire dal 15 dicembre 1884, i comuni di Camerlata e Monte Olimpino seno soppressi, e i loro territorii aggregati alla città di Como.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-12-07;2825#art-1