Art. 3
In vigore dal 20 apr 1881
La congregazione stessa è autorizzata ad accettare il lascito all'uopo disposto dalla benefica testatrice;
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 febbraio 1881.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 6 marzo 1881
Reg. 112 Atti del Governo a f. 134. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli T. Villa.
Depretis.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1881-02-13;63#art-3