Art. 1

In vigore dal 20 apr 1881
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Vista la domanda del sindaco del comune di Murano per la erezione in ente morale dell'istituto per le fanciulle povere pericolanti, fondato con testamento del 26 marzo 1855, dalla fu Benedetta Dal Mistro, affidandone l'amministrazione alla propria sorella Giuditta Dal Mistro vedova Basso, la quale la cedeva al comune di Murano e per esso alla locale congregazione di carità, in forza della convenzione stipulata fra le parti con atto pubblico del 3 maggio 1871; Vista la deliberazione del consiglio comunale di Murano in data 30 aprile 1877; Visto il voto favorevole della deputazione provinciale di Venezia; Vista la legge del 3 agosto 1862, sulle opere pie e quella del 5 giugno 1850, sulla capacità ad acquistare dei corpi morali; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'istituto per le fanciulle povere pericolanti, fondato nel comune di Murano dalla fu Benedetta Dal Mistro, col suo testamento del 26 marzo 1855, è eretta in ente morale;
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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-02-13;63#art-1

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