Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 20 apr 1881
La congregazione stessa è autorizzata ad accettare il lascito all'uopo disposto dalla benefica testatrice; Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 febbraio 1881. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 6 marzo 1881 Reg. 112 Atti del Governo a f. 134. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli T. Villa. Depretis.
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