Statuto

Art. 38

In vigore dal 21 dic 1880
I professori e gli assistenti possono essere soci ordinari, ma nelle adunanze generali non possono prendere parte alla discussione, nè dar voto in tutto quello che riguarda l'andamento e la disciplina della scuola. Gli uffici elettivi della società, eccettuato quello di direttore, sono incompatibili coll'ufficio d'insegnante titolare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-38

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