Statuto
Art. 36
In vigore dal 21 dic 1880
L'ufficio degli assistenti è gratuito. Tuttavia, quando il bilancio lo consenta, potrà dal consiglio esser loro accordata una gratificazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-36