Statuto

Art. 43

In vigore dal 21 dic 1880
Ogni socio o rappresentante di ente morale ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni da lui sottoscritte o rappresentate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo